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Del furto in condominio realizzato con l’ausilio di ponteggi rispondono sia l’appaltatore che il condominio committente, entrambi tenuti a risarcire il condomino danneggiato.

Capita che, in conseguenza dell’attuazione di lavori, un edificio venga circondato od affiancato da strutture a ponteggi che aiutano i lavoratori a raggiungere le parti più elevate dell’edificio. Tuttavia, esse possono inavvertitamente fornire una mano anche a malintenzionati, che le usano non di rado per penetrare negli appartamenti di singoli condomini al fine di derubarli.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26691/2018 del 22 ottobre 2018, ha chiarito che in casi del genere vi è altresì una corresponsabilità. Più specificatamente, sono corresponsabili civilmente del risarcimento dei danni patiti dal condomino tanto l’impresa appaltatrice dei lavori, quanto il condominio che li ha commissionati.

Infatti, secondo i giudici della Cassazione, in ”ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.

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